Art. 6.
(Cognome del coniuge in caso di separazione giudiziale).

      1. L'articolo 156-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 156-bis. - (Cognome del coniuge). - Il giudice può vietare al coniuge l'uso del cognome dell'altro coniuge quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare il coniuge a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivargli grave pregiudizio».